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Pianta un seme d’Amore, oggi…

Fruttificherà in eterno.

 

Caro amico/a,

puoi sostenere i nostri progetti con il versamento di un contributo libero, nei seguenti modi a scelta:

§  mediante versamento sul numero di conto corrente postale N° 86968252 intestato ad Associazione di volontariato “Lasciate che i bambini vengano a me” Onlus.  c/da Suvarita  s.n.c. Baucina (Palermo) c.a.p 90020- ;

§  mediante bonifico direttamente sul conto corrente postale N° 86968252, intestato ad Associazione di volontariato “Lasciate che i bambini vengano a me” Onlus
Riportiamo in tal caso, il codic e IBAN: IT - 28 – Z – 07601 – 04600 – 000086968252.

Un'altro modo di aiutarci senza alcun onere finanziario:

IL 5 PER MILLE

La legge fiscale consente alle persone fisiche di devolvere alle Associazioni o.n.l.u.s. una quota pari al 5 per mille della loro imposta sul reddito. In tal caso è necessario indicare nell'apposito riquadro della dichiarazione annuale dei redditi I.R.P.E.F. oppure sul modello di scelta, nel caso venga inviato separatamente in busta chiusa, il numero di codice fiscale dell'Associazione procedendo ad apporre poi la propria firma autografa. Il numero di codice fiscale dell'Associazione di volontariato“Lasciate che i bambini vengano a me”  Onlus,  è il seguente:

97217500822

Tale scelta NON determina maggiore imposta da pagare dato che la quota viene calcolata dallo Stato successivamente al versamento dell'imposta da parte del contribuente.  V'è un'altra possibilità per aiutarci a crescere nella realizzazione dei progetti: fare una donazione in vita oppure un lascito testamentario

 La donazione in vita

è un contratto redatto nella forma dell'atto notarile con il quale, per spirito di liberalità, una persona trasferisce liberamente ad un ente o ad un'altra persona beneficiaria una determinata somma di denaro, un titolo o un bene che fanno parte del proprio patrimonio. Tale donazione può essere revocata per sopravvivenza dei figli del donante.

- Il lascito testamentario

è un libero atto con il quale ciascuno, compatibilmente con i diritti successori degli eventi diritto, decide come destinare, per il tempo successivo alla propria vita, tutto o parte dei propri beni. Esistono due tipologie di testamento: il “testamento olografo” e il “testamento pubblico”.

Il testamento pubblico

viene redatto direttamente dal notaio secondo le volontà del testatore, in presenza di due testimoni non legati al testatore da vincoli di parentela e non compresi tra i beneficiari. Deve essere datato e va firmato per esteso sia dal testatore che dai testimoni.

Il testamento olografo

deve essere scritto interamente a mano, datato e firmato. Le persone e gli enti beneficiari devono essere indicati con precisione. Ad esempio, nel caso decida di segnalare noi come beneficiari, usi sempre la denominazione Associazione di volontariato “LASCIATE CHE I BAMBINI VENGANO A ME” ONLUS. E' importante sapere che senza un testamento, se non si hanno parenti sino al sesto grado, i beni verranno acquisiti dallo Stato.

INFORMAZIONI SUI LASCITI TESTAMENTARI   

 Fare testamento per piantare un seme d’amore per sempre… 

 TESTAMENTO

Il testamento è l’atto con il quale si dispone la devoluzione ereditaria di tutti i propri beni o di parte di essi.

CHI PUÒ DISPORRE

Tutti possono disporre dei propri beni per testamento, ad esclusione di chi sia stato dichiarato espressamente incapace dalla legge.

FORME DI TESTAMENTO

Le forme più diffuse di testamento sono:

TESTAMENTO OLOGRAFO
Per redigere il testamento olografo basta un qualunque foglio sul quale si scrivano di proprio pugno le disposizioni; il testamento per essere valido deve contenere:

§  la data (giorno, mese ed anno);

§  la firma (nome e cognome).

Attenzione: il testamento olografo per essere valido non può essere scritto, neppure in minima parte, da altre persone e non possono essere utilizzati macchine da scrivere o computer.

IL TESTAMENTO OLOGRAFO DEVE ESSERE SCRITTO INTERAMENTE A MANO.

Custodia: poiché il testamento olografo può essere smarrito o sottratto, è opportuno stendere due originali, e depositarne uno fiduciariamente presso un Notaio.
Nel redigere un nuovo testamento è opportuno dichiarare sempre che si revocano il/i testamento/i precedente/i (es: “……. il presente sostituisce ed annulla i precedenti …….”)

TESTAMENTO PUBBLICO
Il testatore, cioè colui che intende “fare un testamento”, in presenza di due testimoni dichiara al Notaio la sua volontà, la quale viene scritta a cura dello stesso. Sarà poi il Notaio a conservare il testamento nei propri atti.

MODIFICA DEL TESTAMENTO

Il testamento può in ogni momento essere modificato o revocato; resta comunque valido sempre quello redatto in data più recente. Si può sostituire un testamento olografo con uno pubblico e viceversa. Se si vogliono apportare modifiche marginali, la soluzione migliore è quella di aggiungere un “codicillo”, cioè un’aggiunta che modifica parzialmente o definisce meglio le volontà espresse in un testamento precedente.  Le modifiche di un testamento olografo per essere valide devono essere:

§  scritte di proprio pugno;

§  datate (giorno, mese ed anno);

§  sottoscritte (va aggiunta una nuova firma).

REVOCA

Il testamento rimane sempre valido fino a quando non viene revocato espressamente (es: “……. il presente sostituisce ed annulla i precedenti, ed in particolare il testamento scritto in data …….”) o implicitamente (per incompatibilità) con un testamento scritto in una data posteriore (più recente).  L’Associazione“Lasciate che i bambini vengano a me” ONLUS,  attraverso lasciti testamentari e donazioni, può dare un pregnante impulso diretto alla creazione di Comunità di Accoglienza per bambini in situazione di disagio con necessità urgente di intervento, di accoglienza al di fuori della famiglia di origine, con particolare riguardo ai bambini provenienti dagli orfanotrofi ed istituti per minori di età compresa tra i zero ed i sei anni. 

CHIARIMENTI

 EREDI E LEGATARI 

EREDE. Le disposizioni testamentarie attribuiscono la qualità di erede se comprendono tutti i beni del testatore o una quota di essi.

LEGATARIO. È invece il beneficiario di una disposizione testamentaria a titolo particolare, cioè che attribuisce singoli beni o diritti.

ESECUTORE TESTAMENTARIO

È colui che deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà. Non è obbligatorio nominarlo, ma è certamente una figura utile nel caso di situazioni particolarmente complesse. L’esecutore testamentario è individuato dal testatore tra le persone di sua fiducia. Può essere esecutore anche un erede o un legatario.  

QUOTE NON DISPONIBILI

Per testamento si può disporre solo di una parte del proprio patrimonio, in presenza di FIGLI (o loro discendenti), CONIUGE o ASCENDENTI (per questi ultimi solo nel caso che il testatore non abbia discendenti).
Coloro i quali hanno diritto ad una quota del patrimonio sono definiti “legittimari”. Ma c’è sempre una quota di cui il testatore può disporre come desidera, la cosiddetta “disponibile”. 
 

REGIME PATRIMONIALE TRA I CONIUGI 

COMUNIONE LEGALE. Al momento della morte di uno dei due coniugi cade in successione la metà indivisa di tutti i beni della comunione. La comunione legale non si estende a tutti i beni dei coniugi ma esclusivamente sui beni acquistati da ciascuno di essi durante il matrimonio. Sono quindi esclusi dalla comunione i beni di proprietà di ciascun coniuge prima del matrimonio e quelli ricevuti per donazione o successione.
SEPARAZIONE DEI BENI. Cadono in successione esclusivamente i beni specificatamente intestati al coniuge deceduto.
 

SEPARAZIONE E DIVORZIO 

SEPARAZIONE. Nel caso di separazione consensuale il coniuge mantiene tutti i diritti alla successione.

DIVORZIO. Quando invece interviene la sentenza di divorzio, il coniuge divorziato perde ogni diritto alla successione.

 IMPOSTE

Tutti i lasciti testamentari e le donazioni in favore dell’ Associazione“Lasciate che i bambini vengano a me” ONLUS  sono esenti da ogni imposta. 

NOTAIO

Il Notaio è il professionista più qualificato in materia testamentaria. È quindi opportuno rivolgersi ad un Notaio per chiarimenti e conferme circa la stesura di un testamento olografo.
È invece condizione obbligatoria rivolgersi al Notaio se si intende fare un testamento pubblico.

 

·  Il testamento

Esempi di TESTAMENTI OLOGRAFI:

  1. Nel pieno possesso delle mie facoltà mentali nomino erede del mio patrimonio mia moglie (Nome e Cognome) alla quale pongo l’onere di versare la somma di …….......... all’Associazione “Lasciate che i bambini vengano a me” ONLUS     CF 97217500822 c/da Suvarita s.n.c. c.a.p. 90020 – Baucina (PA) per lasciare un segno nella mia vita destinato a durare in eterno, scritto con l’inchiostro indelebile dell’amore, capace di cambiare la vita di un bambino che vive in difficoltà.

             citta, data ..... (Città di residenza), (data)                                                                                                          Firma Mario  Rossi

  1. Non avendo parenti che non hanno diritti sul mio patrimonio, dispongo che lo stesso sia così destinato:  la mia casa di Venezia, alla mia fedele collaboratrice domestica...(Nome e Cognome); nomino erede di tutti gli altri beni mobili ed immobili l’Associazione “Lasciate che i bambini vengano a me” ONLUS CF 97217500822 c/da Suvarita s.n.c. c.a.p. 90020 – Baucina (PA) per dare la possibilità ad un bambino abbandonato di crescere sereno e sorridere  in una casa famiglia. 

    Venezia, 11.06.2007

    (Città di residenza), (data)                                                                                                         Firma  Enzo Bianchi

  2. Pisa, 29.06.2007

     A parziale modifica ed integrazione di quanto da me disposto nel testamento del 22.10.2000 depositato presso il notaio………. di Pisa dispongo che i miei titoli contenuti nel mio dossier presso il Banco di …..., siano devoluti all’Associazione “Lasciate che i bambini vengano a me” ONLUS CF 97217500822 c/da Suvarita s.n.c. c.a.p. 90020 – Baucina (PA) per donare ad un bambino abbandonato un sorriso per un futuro possibile nel calore di una famiglia.              Firma  Eleonora Fede

  3. Londra, 12.06.2007

    Io  sottoscritta Adele Provvidenza nomino eredi del mio patrimonio i miei amati figli ………… Lascio la somma di ………… all’Associazione “Lasciate che i bambini vengano a me” ONLUS CF 97217500822 c/da Suvarita s.n.c. c.a.p. 90020 – Baucina (PA) per offrire un domani ai bambini bisognosi di oggi.

    Firma Adele Provvidenza

  4. Con il presente scritto revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria ed in particolare il testamento depositato il …...presso il Notaio…….di……desidero lasciare tutti i miei beni immobili all’Associazione “Lasciate che i bambini vengano a me” ONLUS CF 97217500822 c/da Suvarita s.n.c. c.a.p. 90020 – Baucina (PA) e tutte le posizioni bancarie a mio nipote……. Per restituire ad un bambino la vita, la gioia e la speranza.

    Nomino esecutore testamentario…….residente a ……….via……n. …..

     Parigi, 11.06.2007

    (Città di residenza), (data)                          Firma  Azzurra Speranza                                                                                                    

LE DOMANDE PIU’ FREQUENTI (FAQ)

È possibile fare testamento disponendo solo di alcuni dei propri beni?
SI. I beni indicati nel testamento andranno ai soggetti individuati dal testatore, aprendosi così la successione testamentaria; il restante patrimonio andrà agli eredi legittimi.

2. Avendo parenti diretti, è possibile destinare parte del proprio patrimonio ad un ente?
SI; qualunque situazione familiare si abbia, è sempre possibile destinare una parte della propria eredità, la cosiddetta "disponibile", a soggetti diversi.

3. I coniugi possono con uno stesso scritto fare testamento congiuntamente?
NO il testamento è personale; ognuno dei coniugi deve esprimere le proprie volontà in testamenti separati.

4. Vi sono parenti che non possono essere esclusi dalla successione?
SI; i parenti in linea retta, cioè i figli (in caso di loro premorienza, i figli dei figli), i genitori in caso di assenza dei figli ed il coniuge, hanno diritto ad una quota di eredità, la cosiddetta "legittima".

5. Che differenza c'è tra "eredi legittimi" e "legittimari"?
Gli eredi legittimi sono coloro ai quali si sarebbe devoluta l'eredità in assenza di testamento. Sono eredi legittimi il coniuge, i figli e i parenti entro il 6° grado.
Legittimari sono invece coloro i quali hanno comunque diritto alla "legittima", cioè ad una quota del patrimonio e sono: il coniuge, i figli ed in assenza dei figli i genitori.
Gli eredi legittimi ricomprendono quindi i legittimari, se esistenti.

6. Cosa succede se un testamento lede i diritti dei legittimari?

I legittimari, i cui diritti siano stati lesi, possono o accettare la volontà del testatore e fare acquiescenza alle disposizioni testamentarie, oppure - al contrario - far valere i propri diritti tutelati dalla legge.

7. Hanno gli stessi diritti all’eredità il coniuge, il coniuge separato ed il coniuge divorziato?
Il coniuge ed il coniuge separato hanno gli stessi diritti alla successione. Con la sentenza di divorzio cessa ogni diritto all'eredità del coniuge.

8. Cos’è il testamento olografo?
E' il testamento scritto interamente di proprio pugno, datato e firmato.
Dovrà essere conservato in luogo sicuro, meglio se consegnato ad una persona di fiducia o ad un Notaio.

9. Cos’è il testamento pubblico?
E' il testamento dettato al Notaio. Il testamento pubblico è conservato dal Notaio nei propri atti.

10. Qual è la differenza tra "legato" ed "eredità"?
Per "legato" si intende una disposizione a titolo particolare (per es.: "lascio il saldo di un c/c, un immobile, a …).
L’"eredità" è invece una disposizione a titolo universale e può riguardare l’intero patrimonio o quote di esso (per es.: "lascio 1/3 dei miei beni a ...").

11. È possibile nello stesso testamento indicare più beneficiari?
SI; è possibile indicare più beneficiari, ognuno pro-quota (es.: erede A per 1/3, erede B per 1/3, erede C per 1/3) oppure beneficiari diversi, per i singoli beni (la casa dove abito all'erede A, i conti correnti all'erede B).

12. È obbligatorio nominare un esecutore testamentario?

NO; è consigliabile nominare un esecutore testamentario qualora la propria situazione patrimoniale sia particolarmente complessa, e le proprie disposizioni testamentarie siano molto articolate.

13. L’esecutore testamentario deve essere un avvocato o un notaio?
Non necessariamente; deve essere una persona di fiducia del testatore.

14. È possibile modificare il proprio testamento nel tempo?
Certamente. È sempre possibile modificare le proprie volontà.
Qualora si voglia cambiare radicalmente il proprio testamento è bene scrivere "revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria"; se invece si tratta di modeste variazioni o di integrazioni, è bene scrivere "ad integrazione (o parziale modifica) di quanto da me disposto in data ...".

15. In che momento un testamento produce i suoi effetti?
Il testamento produce effetti giuridici solo con la sua pubblicazione da parte di un Notaio, dopo la morte del testatore.

16. Per fare testamento è necessario recarsi da un notaio?
Non necessariamente, salvo il caso in cui si intenda fare un testamento "pubblico". È inoltre opportuno rivolgersi al Notaio quando si desidera una consulenza professionale qualificata in materia testamentaria.

17. Una persona che per problemi fisici non è in grado di scrivere o firmare, può fare testamento?
Certamente, attraverso il testamento pubblico, cioè il testamento dettato al Notaio, alla presenza di due testimoni.

18. Che valore ha la fotocopia di un testamento olografo?
La fotocopia di un testamento olografo testimonia l'esistenza di un originale ma non ha di per sé alcun valore documentale: solo l'originale può essere pubblicato dal Notaio.

19. È obbligatorio consegnare il proprio testamento olografo ad un Notaio?
NO; l'originale del testamento olografo può essere custodito da qualunque persona di fiducia del testatore.
Dopo la scomparsa del testatore, il documento dovrà essere consegnato al Notaio che provvederà alla sua pubblicazione.

20. Per quali motivi è possibile impugnare un testamento?
Chiunque abbia interesse può impugnare il testamento, una volta pubblicato. Per poterlo impugnare vi devono essere validi elementi che mettano in dubbio la capacità di intendere e di volere del testatore nel momento di stesura del testamento, oppure nel caso di testamento olografo il testamento deve avere dei vizi di forma, quali ad esempio essere privo di data, o di firma, o non essere scritto di pugno dal testatore.

21. Ho una brutta calligrafia, non è meglio se scrivo il testamento a macchina?
NO; il testamento olografo deve essere interamente scritto di proprio pugno.

22. Quale professionista mi può aiutare a fare testamento?
Il Notaio è sicuramente il consulente più qualificato al quale ci si può rivolgere per avere informazioni su come fare testamento, soprattutto in casi particolarmente complessi.

23. L'Associazione di volontariato”Lasciate che i bambini vengano a me”Onlus accetta lasciti immobiliari e donazioni immobiliari?
SI;  L'Associazione di volontariato”Lasciate che i bambini vengano a me”Onlus accetta  abitualmente lasciti sia mobiliari che immobiliari e donazioni in vita di beni immobili.

24. Cosa fa L'Associazione di volontariato”Lasciate che i bambini vengano a me”Onlus degli immobili che le vengono lasciati?
L’Associazione abitualmente vende tutte le proprietà immobiliari che le vengono donate o lasciate in eredità, per finanziare la realizzazione di Comunità di tipo educativo.

25. Le eredità e le donazioni a favore dell’ Associazione di volontariato”Lasciate che i bambini vengano a me”Onlus sono soggette ad imposte?
NO; non sono soggette ad alcuna imposta.

26. È possibile indicare l’ Associazione di volontariato”Lasciate che i bambini vengano a me”Onlus quale beneficiaria di una polizza di assicurazioni sulla vita?
SI; è possibile senza danneggiare gli aventi diritto a quote di legittima

 

 


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