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ASSOCIAZIONE

SOSTIENICI
Pianta un seme d’Amore, oggi…
Fruttificherà in eterno.
Caro amico/a,
puoi sostenere i nostri progetti con il
versamento di un contributo libero, nei seguenti modi a scelta:
§
mediante versamento sul numero di conto corrente postale N° 86968252
intestato ad Associazione di volontariato “Lasciate che i bambini
vengano a me” Onlus. c/da Suvarita s.n.c. Baucina (Palermo) c.a.p
90020- ;
§
mediante bonifico direttamente sul conto corrente postale N° 86968252,
intestato ad Associazione di volontariato “Lasciate che i bambini
vengano a me” Onlus
Riportiamo in tal caso, il codic e IBAN: IT - 28 – Z – 07601 – 04600 –
000086968252.
Un'altro modo di aiutarci senza alcun onere finanziario:
IL 5 PER MILLE
La legge fiscale consente alle persone
fisiche di devolvere alle Associazioni o.n.l.u.s. una quota pari al 5
per mille della loro imposta sul reddito. In tal caso è necessario
indicare nell'apposito riquadro della dichiarazione annuale dei redditi
I.R.P.E.F. oppure sul modello di scelta, nel caso venga inviato
separatamente in busta chiusa, il numero di codice fiscale
dell'Associazione procedendo ad apporre poi la propria firma autografa.
Il numero di codice fiscale dell'Associazione di volontariato“Lasciate
che i bambini vengano a me” Onlus, è il seguente:
97217500822
Tale scelta NON determina maggiore imposta
da pagare dato che la quota viene calcolata dallo Stato successivamente
al versamento dell'imposta da parte del contribuente. V'è
un'altra possibilità per aiutarci a crescere nella realizzazione dei
progetti: fare una donazione in vita oppure un lascito
testamentario
La
donazione in vita
è un contratto redatto nella forma dell'atto
notarile con il quale, per spirito di liberalità, una persona
trasferisce liberamente ad un ente o ad un'altra persona beneficiaria
una determinata somma di denaro, un titolo o un bene che fanno parte del
proprio patrimonio. Tale donazione può essere revocata per sopravvivenza
dei figli del donante.
- Il lascito testamentario
è un libero atto con il quale ciascuno,
compatibilmente con i diritti successori degli eventi diritto, decide
come destinare, per il tempo successivo alla propria vita, tutto o parte
dei propri beni. Esistono due tipologie di testamento: il “testamento
olografo” e il “testamento pubblico”.
Il testamento pubblico
viene redatto direttamente dal notaio
secondo le volontà del testatore, in presenza di due testimoni non
legati al testatore da vincoli di parentela e non compresi tra i
beneficiari. Deve essere datato e va firmato per esteso sia dal
testatore che dai testimoni.
Il testamento olografo
deve essere scritto interamente a mano,
datato e firmato. Le persone e gli enti beneficiari devono essere
indicati con precisione. Ad esempio, nel caso decida di segnalare noi
come beneficiari, usi sempre la denominazione Associazione di
volontariato “LASCIATE CHE I BAMBINI VENGANO A ME” ONLUS. E'
importante sapere che senza un testamento, se non si hanno parenti sino
al sesto grado, i beni verranno acquisiti dallo Stato.
INFORMAZIONI SUI LASCITI TESTAMENTARI
Fare
testamento per piantare un seme d’amore per sempre…
TESTAMENTO
Il testamento è l’atto con il quale si dispone la devoluzione
ereditaria di tutti i propri beni o di parte di essi.
CHI PUÒ DISPORRE
Tutti possono disporre dei propri beni per testamento, ad esclusione di
chi sia stato dichiarato espressamente incapace dalla legge.
FORME DI TESTAMENTO
Le forme più diffuse di testamento sono:
TESTAMENTO OLOGRAFO
Per redigere il testamento olografo basta un qualunque foglio sul quale
si scrivano di proprio pugno le disposizioni; il testamento per essere
valido deve contenere:
§
la data (giorno, mese ed anno);
§
la firma (nome e cognome).
Attenzione: il testamento olografo per essere valido non può essere
scritto, neppure in minima parte, da altre persone e non possono essere
utilizzati macchine da scrivere o computer.
IL TESTAMENTO OLOGRAFO DEVE ESSERE SCRITTO INTERAMENTE A MANO.
Custodia: poiché il testamento olografo può essere smarrito o sottratto,
è opportuno stendere due originali, e depositarne uno fiduciariamente
presso un Notaio.
Nel redigere un nuovo testamento è opportuno dichiarare sempre che si
revocano il/i testamento/i precedente/i (es: “……. il presente
sostituisce ed annulla i precedenti …….”)
TESTAMENTO PUBBLICO
Il testatore, cioè colui che intende “fare un testamento”, in presenza
di due testimoni dichiara al Notaio la sua volontà, la quale viene
scritta a cura dello stesso. Sarà poi il Notaio a conservare il
testamento nei propri atti.
MODIFICA DEL TESTAMENTO
Il testamento può in ogni momento essere modificato o revocato; resta
comunque valido sempre quello redatto in data più recente. Si può
sostituire un testamento olografo con uno pubblico e viceversa. Se si
vogliono apportare modifiche marginali, la soluzione migliore è quella
di aggiungere un “codicillo”, cioè un’aggiunta che modifica parzialmente
o definisce meglio le volontà espresse in un testamento precedente.
Le modifiche di un testamento olografo per essere valide devono essere:
§
scritte di proprio pugno;
§
datate (giorno, mese ed anno);
§
sottoscritte (va aggiunta una nuova firma).
REVOCA
Il testamento rimane sempre valido fino a quando non viene revocato
espressamente (es: “……. il presente sostituisce ed annulla i precedenti,
ed in particolare il testamento scritto in data …….”) o implicitamente
(per incompatibilità) con un testamento scritto in una data posteriore
(più recente). L’Associazione“Lasciate che i bambini vengano a me”
ONLUS, attraverso lasciti testamentari e donazioni, può dare un
pregnante impulso diretto alla creazione di Comunità di Accoglienza per
bambini in situazione di disagio con necessità urgente di intervento, di
accoglienza al di fuori della famiglia di origine, con particolare
riguardo ai bambini provenienti dagli orfanotrofi ed istituti per minori
di età compresa tra i zero ed i sei anni.
CHIARIMENTI
EREDI
E LEGATARI
EREDE.
Le disposizioni testamentarie attribuiscono la qualità di erede se
comprendono tutti i beni del testatore o una quota di essi.
LEGATARIO. È invece il beneficiario di una disposizione
testamentaria a titolo particolare, cioè che attribuisce singoli beni o
diritti.
ESECUTORE TESTAMENTARIO
È colui che deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni
di ultima volontà. Non è obbligatorio nominarlo, ma è certamente una
figura utile nel caso di situazioni particolarmente complesse.
L’esecutore testamentario è individuato dal testatore tra le persone di
sua fiducia. Può essere esecutore anche un erede o un legatario.
QUOTE NON DISPONIBILI
Per testamento si può disporre solo di una parte del proprio patrimonio,
in presenza di FIGLI (o loro discendenti), CONIUGE o ASCENDENTI (per
questi ultimi solo nel caso che il testatore non abbia discendenti).
Coloro i quali hanno diritto ad una quota del patrimonio sono definiti
“legittimari”. Ma c’è sempre una quota di cui il testatore può disporre
come desidera, la cosiddetta “disponibile”.
REGIME PATRIMONIALE TRA I CONIUGI
COMUNIONE LEGALE.
Al momento della morte di uno dei due coniugi cade in successione la
metà indivisa di tutti i beni della comunione. La comunione legale non
si estende a tutti i beni dei coniugi ma esclusivamente sui beni
acquistati da ciascuno di essi durante il matrimonio. Sono quindi
esclusi dalla comunione i beni di proprietà di ciascun coniuge prima del
matrimonio e quelli ricevuti per donazione o successione.
SEPARAZIONE DEI BENI. Cadono in successione esclusivamente i beni
specificatamente intestati al coniuge deceduto.
SEPARAZIONE E DIVORZIO
SEPARAZIONE.
Nel caso di separazione consensuale il coniuge mantiene tutti i diritti
alla successione.
DIVORZIO. Quando invece interviene la sentenza di divorzio, il
coniuge divorziato perde ogni diritto alla successione.
IMPOSTE
Tutti i lasciti testamentari e le donazioni in favore dell’
Associazione“Lasciate che i bambini vengano a me” ONLUS sono esenti da
ogni imposta.
NOTAIO
Il Notaio è il professionista più qualificato in materia testamentaria.
È quindi opportuno rivolgersi ad un Notaio per chiarimenti e conferme
circa la stesura di un testamento olografo.
È invece condizione obbligatoria rivolgersi al Notaio se si intende fare
un testamento pubblico.
· Il
testamento
Esempi di TESTAMENTI OLOGRAFI:
-
Nel pieno possesso delle mie facoltà mentali nomino erede del mio
patrimonio mia moglie (Nome e Cognome) alla quale pongo l’onere di
versare la somma di …….......... all’Associazione “Lasciate che i
bambini vengano a me” ONLUS CF 97217500822 c/da Suvarita s.n.c.
c.a.p. 90020 – Baucina (PA) per lasciare un segno nella mia vita
destinato a durare in eterno, scritto con l’inchiostro indelebile
dell’amore, capace di cambiare la vita di un bambino che vive in
difficoltà.
citta, data ..... (Città di residenza),
(data)
Firma
Mario Rossi
-
Non avendo parenti che non hanno diritti sul mio patrimonio,
dispongo che lo stesso sia così destinato: la mia casa di
Venezia, alla mia fedele collaboratrice domestica...(Nome e
Cognome); nomino erede di tutti gli altri beni mobili ed immobili
l’Associazione “Lasciate che i bambini vengano a me” ONLUS CF
97217500822 c/da Suvarita s.n.c. c.a.p. 90020 – Baucina (PA) per
dare la possibilità ad un bambino abbandonato di crescere sereno e
sorridere in una casa famiglia.
Venezia, 11.06.2007
(Città di residenza),
(data)
Firma
Enzo Bianchi
-
Pisa, 29.06.2007
A parziale modifica ed integrazione di quanto da me disposto nel
testamento del 22.10.2000 depositato presso il notaio………. di Pisa
dispongo che i miei titoli contenuti nel mio dossier presso il Banco
di …..., siano devoluti all’Associazione “Lasciate che i bambini
vengano a me” ONLUS CF 97217500822 c/da Suvarita s.n.c. c.a.p. 90020
– Baucina (PA) per donare ad un bambino abbandonato un sorriso per
un futuro possibile nel calore di una famiglia.
Firma Eleonora Fede
-
Londra, 12.06.2007
Io sottoscritta Adele Provvidenza nomino eredi del mio patrimonio i
miei amati figli ………… Lascio la somma di ………… all’Associazione
“Lasciate che i bambini vengano a me” ONLUS CF 97217500822 c/da
Suvarita s.n.c. c.a.p. 90020 – Baucina (PA) per offrire un domani ai
bambini bisognosi di oggi.
Firma Adele Provvidenza
-
Con il presente scritto revoco ogni mia precedente disposizione
testamentaria ed in particolare il testamento depositato il
…...presso il Notaio…….di……desidero lasciare tutti i miei beni
immobili all’Associazione “Lasciate che i bambini vengano a me”
ONLUS CF 97217500822 c/da Suvarita s.n.c. c.a.p. 90020 – Baucina (PA)
e tutte le posizioni bancarie a mio nipote……. Per restituire ad un
bambino la vita, la gioia e la speranza.
Nomino esecutore testamentario…….residente a ……….via……n. …..
Parigi,
11.06.2007
(Città di residenza), (data) Firma
Azzurra Speranza
LE DOMANDE PIU’ FREQUENTI (FAQ)
È possibile fare testamento disponendo solo di alcuni dei propri beni?
SI. I beni indicati nel testamento andranno ai soggetti individuati dal
testatore, aprendosi così la successione testamentaria; il restante
patrimonio andrà agli eredi legittimi.
2. Avendo parenti diretti, è possibile destinare parte del proprio
patrimonio ad un ente?
SI; qualunque situazione familiare si abbia, è sempre possibile
destinare una parte della propria eredità, la cosiddetta "disponibile",
a soggetti diversi.
3. I coniugi possono con uno stesso scritto fare testamento
congiuntamente?
NO il testamento è personale; ognuno dei coniugi deve esprimere le
proprie volontà in testamenti separati.
4. Vi sono parenti che non possono essere esclusi dalla successione?
SI; i parenti in linea retta, cioè i figli (in caso di loro
premorienza, i figli dei figli), i genitori in caso di assenza dei figli
ed il coniuge, hanno diritto ad una quota di eredità, la cosiddetta
"legittima".
5. Che differenza c'è tra "eredi legittimi" e "legittimari"?
Gli eredi legittimi sono coloro ai quali si sarebbe devoluta l'eredità
in assenza di testamento. Sono eredi legittimi il coniuge, i figli e i
parenti entro il 6° grado.
Legittimari sono invece coloro i quali hanno comunque diritto alla
"legittima", cioè ad una quota del patrimonio e sono: il coniuge, i
figli ed in assenza dei figli i genitori.
Gli eredi legittimi ricomprendono quindi i legittimari, se esistenti.
6. Cosa succede se un testamento lede i diritti dei legittimari?
I legittimari, i cui diritti siano stati lesi, possono o accettare la
volontà del testatore e fare acquiescenza alle disposizioni
testamentarie, oppure - al contrario - far valere i propri diritti
tutelati dalla legge.
7. Hanno gli stessi diritti all’eredità il coniuge, il coniuge
separato ed il coniuge divorziato?
Il coniuge ed il coniuge separato hanno gli stessi diritti alla
successione. Con la sentenza di divorzio cessa ogni diritto all'eredità
del coniuge.
8. Cos’è il testamento olografo?
E' il testamento scritto interamente di proprio pugno, datato e firmato.
Dovrà essere conservato in luogo sicuro, meglio se consegnato ad una
persona di fiducia o ad un Notaio.
9. Cos’è il testamento pubblico?
E' il testamento dettato al Notaio. Il testamento pubblico è
conservato dal Notaio nei propri atti.
10. Qual è la differenza tra "legato" ed "eredità"?
Per "legato" si intende una disposizione a titolo particolare (per es.:
"lascio il saldo di un c/c, un immobile, a …).
L’"eredità" è invece una disposizione a titolo universale e può
riguardare l’intero patrimonio o quote di esso (per es.: "lascio 1/3 dei
miei beni a ...").
11. È possibile nello stesso testamento indicare più beneficiari?
SI; è possibile indicare più beneficiari, ognuno pro-quota (es.: erede A
per 1/3, erede B per 1/3, erede C per 1/3) oppure beneficiari diversi,
per i singoli beni (la casa dove abito all'erede A, i conti correnti
all'erede B).
12. È obbligatorio nominare un esecutore testamentario?
NO; è consigliabile nominare un esecutore testamentario qualora la
propria situazione patrimoniale sia particolarmente complessa, e le
proprie disposizioni testamentarie siano molto articolate.
13. L’esecutore testamentario deve essere un avvocato o un notaio?
Non necessariamente; deve essere una persona di fiducia del
testatore.
14. È possibile modificare il proprio testamento nel tempo?
Certamente. È sempre possibile modificare le proprie volontà.
Qualora si voglia cambiare radicalmente il proprio testamento è bene
scrivere "revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria"; se
invece si tratta di modeste variazioni o di integrazioni, è bene
scrivere "ad integrazione (o parziale modifica) di quanto da me disposto
in data ...".
15. In che momento un testamento produce i suoi effetti?
Il testamento produce effetti giuridici solo con la sua
pubblicazione da parte di un Notaio, dopo la morte del testatore.
16. Per fare testamento è necessario recarsi da un notaio?
Non necessariamente, salvo il caso in cui si intenda fare un testamento
"pubblico". È inoltre opportuno rivolgersi al Notaio quando si desidera
una consulenza professionale qualificata in materia testamentaria.
17. Una persona che per problemi fisici non è in grado di scrivere o
firmare, può fare testamento?
Certamente, attraverso il testamento pubblico, cioè il testamento
dettato al Notaio, alla presenza di due testimoni.
18. Che valore ha la fotocopia di un testamento olografo?
La fotocopia di un testamento olografo testimonia l'esistenza di un
originale ma non ha di per sé alcun valore documentale: solo l'originale
può essere pubblicato dal Notaio.
19. È obbligatorio consegnare il proprio testamento olografo ad un
Notaio?
NO; l'originale del testamento olografo può essere custodito da
qualunque persona di fiducia del testatore.
Dopo la scomparsa del testatore, il documento dovrà essere consegnato al
Notaio che provvederà alla sua pubblicazione.
20. Per quali motivi è possibile impugnare un testamento?
Chiunque abbia interesse può impugnare il testamento, una volta
pubblicato. Per poterlo impugnare vi devono essere validi elementi che
mettano in dubbio la capacità di intendere e di volere del testatore nel
momento di stesura del testamento, oppure nel caso di testamento
olografo il testamento deve avere dei vizi di forma, quali ad esempio
essere privo di data, o di firma, o non essere scritto di pugno dal
testatore.
21. Ho una brutta calligrafia, non è meglio se scrivo il testamento a
macchina?
NO; il testamento olografo deve essere interamente scritto di
proprio pugno.
22. Quale professionista mi può aiutare a fare testamento?
Il Notaio è sicuramente il consulente più qualificato al quale ci si può
rivolgere per avere informazioni su come fare testamento, soprattutto in
casi particolarmente complessi.
23. L'Associazione di volontariato”Lasciate che i bambini vengano a
me”Onlus accetta lasciti immobiliari e donazioni immobiliari?
SI; L'Associazione di volontariato”Lasciate che i bambini vengano a
me”Onlus accetta abitualmente lasciti sia mobiliari che immobiliari e
donazioni in vita di beni immobili.
24. Cosa fa L'Associazione di volontariato”Lasciate che i
bambini vengano a me”Onlus degli immobili che le vengono lasciati?
L’Associazione abitualmente vende tutte le proprietà immobiliari che le
vengono donate o lasciate in eredità, per finanziare la realizzazione di
Comunità di tipo educativo.
25. Le eredità e le donazioni a favore dell’ Associazione di
volontariato”Lasciate che i bambini vengano a me”Onlus sono soggette ad
imposte?
NO; non sono soggette ad alcuna imposta.
26. È possibile indicare l’ Associazione di
volontariato”Lasciate che i bambini vengano a me”Onlus quale
beneficiaria di una polizza di assicurazioni sulla vita?
SI; è possibile senza danneggiare gli aventi diritto a quote di
legittima


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