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ASSOCIAZIONE
LO STATUTO STATUTO Titolo I Denominazione - sede - scopi Articolo 1 COSTITUZIONE E' costituita l'Associazione di volontariato denominata: "LASCIATE CHE I BAMBINI VENGANO A ME – ONLUS”. L’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) ai sensi del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. Essa può avere un logotipo identificativo, nonché un proprio sito web su internet e casella di posta elettronica. L'attività dell'Associazione è preordinata ai criteri di democraticità in osservanza della normativa vigente in materia. Articolo 2 SEDE L'Associazione ha sede sociale e legale in Baucina (PA), c/da Suvarita c.a.p. 90020. Potranno essere costituiti delegazioni ed uffici onde svolgere, in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità dell’ Associazione, attività di promozione, di sviluppo e di incremento della necessaria rete di relazioni di supporto all’Associazione stessa. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.Articolo 3 DURATA La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Articolo 4 FINALITA’ SOCIALEL'Associazione di volontariato”Lasciate che i bambini vengano a me”, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, si propone esclusivamente finalità sociale residenziale e di evangelizzazione . L’Associazione si propone in primo luogo di realizzare attività di tipo sociale residenziale, di istruzione e formazione per un piccolo numero di minori di età inferiore a sei anni attraverso la realizzazione di Comunità di tipo educativo, tenendo conto della disposizione dell’art. 2 comma 4 della Legge 149/2001, che ha disposto la chiusura degli orfanotrofi nel 2006. Le Comunità assumono l’impegno di prevedere per tutti i bambini progetti individuali che possano facilitare la “costruzione di competenze” sia psicologiche che sociali, attraverso interventi di: · ospitalità, protezione, cura per l’assolvimento dei bisogni primari e materiali di ogni minore; · accoglienza qualificata sul piano affettivo, educativo e relazionale; · mantenimento di rapporti il più possibile stabili e costanti con figure adulte di riferimento, anche mediante la messa in atto di strategie per il massimo contenimento del turn over degli operatori; · osservazione del minore, sostegno e valutazione della relazione e competenza genitoriali; · co-progettazione con i servizi sociali competenti degli interventi per un sollecito rientro nella propria famiglia o l’inserimento in altra famiglia, affidataria o adottiva. Scopo dell’Associazione è, altresì, la difesa della vita dal concepimento, realizzando interventi specifici in favore di donne in difficoltà nell'accogliere il nascituro e creare una cultura favorevole alla vita. Pertanto, l’Associazione si prefigge di aiutare donne che intendano optare per l’interruzione volontaria o spontanea della gravidanza, fornendo loro un supporto morale, psicologico e spirituale. Ogni Comunità familiare realizzata vorrà essere, 1. nella propria proposta educativa:
2. nella propria proposta di assistenza spirituale:
E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D. Lgs, 4 dicembre 1997, N° 460. Articolo 5 FUNZIONI DELL’ASSISTENTE SPIRITUALE L'Assemblea ordinaria nomina l'Assistente Spirituale, che sostiene spiritualmente l'Associazione, è disponibile all'incontro con chiunque lo voglia, qualunque siano le sue credenze ed i suoi valori, cercherà di dare ad ognuno la possibilità di mettere la sua storia attuale in una prospettiva più ampia di vita e di speranza. In particolare, è responsabile per l'animazione delle celebrazioni liturgiche e delle riflessioni spirituali. Precipuamente, è da sostegno spirituale alle donne che intendano interrompere una gravidanza difficile, affinché possano essere aiutate a trasformare il loro dolore in speranza di vita. Articolo 6 I DIRITTI DEI BAMBINI Lo scopo e le finalità dell’Associazione si ispirano al rispetto dei principi e dei valori su cui si radica la nostra Carta Costituzionale ed in particolare: - il riconoscimento che valore supremo dell’esperienza statuale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti, ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità; - l’impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali, a proteggere l’infanzia e la gioventù per attuare il diritto all’educazione ed un’ adeguata crescita umana. L’Associazione assume i principi ribaditi nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e nelle Convenzioni europee che trattano della materia, prevede le cautele per garantire l’armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita ed al loro processo di maturazione, ed in particolare: - che il bambino deve crescere in un’ atmosfera di comprensione e che “ per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure ed assistenza”;
- che in tutte le azioni riguardanti i minori deve costituire oggetto di
primaria considerazione “ il maggiore interesse del bambino” e che
perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo orientati o
finalizzati;
Articolo 7 UTENZE In ogni struttura residenziale a carattere familiare di tipo educativo è accolto un piccolo gruppo di minori, in situazione di disagio, con necessità urgente di intervento, di accoglienza al di fuori della famiglia di origine. Il progetto è finalizzato, soprattutto, all'accoglienza di bambini che all'ingresso hanno un'età compresa tra i zero ed i sei anni presenti nel territorio regionale. Nel caso in cui le capacità di ricezione della struttura aumentino si potranno accogliere altri minori, sempre di età compresa tra zero e sei anni , residenti o presenti nel territorio nazionale ed internazionale. Le fascia di accoglienza per età, dunque, va da zero a sei anni, senza differenza di sesso, con la possibilità di prolungare la permanenza nella Comunità familiare al raggiungimento della maggiore età e, comunque, al raggiungimento degli obiettivi prefissati per portare a termine il progetto educativo e formativo individualizzato. Articolo 8 AMMISSIONE E DIMISSIONE DEGLI UTENTI La valutazione delle ammissioni sarà effettuata dal Responsabile e dall’ Assistente Sociale della Comunità dopo aver ottenuto la richiesta formale di inserimento e la descrizione del caso da parte del Servizio Sociale del Comune di residenza del minore. L’inserimento avverrà dopo aver acquisito il parere positivo dell’equipe degli operatori. La presa in carico si basa sui seguenti criteri di ammissione: 1. appartenenza alla tipologia di utenti a cui si è in grado di dare risposta educativa (età, tipologia dei disagi); 2. valutazione delle condizioni d’esercizio per verificare se è possibile l’inserimento in quel momento; 3. valutazione della possibilità di perseguire gli obiettivi proposti dal Servizio Sociale; 4. disponibilità di posto. Le dimissioni sono previste:
Articolo 9 IL PERSONALE Per ciascuna Comunità è prevista la presenza minima di: 1. Responsabile 2. Psicologo 3. Assistente Sociale 4. Educatori professionali 5. Ausiliario La costituzione dell’ équipe dovrà essere imperniata principalmente sulla figura dell’ “Educatore Professionale”, integrata da personale ausiliario in possesso del titolo di “Operatore Socio Sanitario”. La dotazione numerica di personale, fatto salvo quanto previsto dal Decreto Presidente della Regione Sicilia 26/5/2006 (BUR 14/7/2006 n. 34) dovrà tenere conto che la Comunità funziona permanentemente nell’arco delle 24 ore, per tutti i 365 giorni dell’anno, quindi dovrà essere previsto personale turnante in numero sufficiente a garantire il necessario avvicendamento e i riposi settimanali contrattualmente prescritti. Il numero degli operatori impiegati dovrà, comunque, essere sufficiente a garantire la puntuale realizzazione del progetto. La peculiarità della struttura comporta requisiti gestionali ulteriori rispetto alle normali comunità educative di tipo familiare: trattandosi di un servizio residenziale per minori, tra i quali alcuni anche in età nipiologica, è consentita, e positivamente valutata, l’integrazione nell’équipe del personale educativo di una o due unità di personale di formazione sanitaria: vigilatrice d’infanzia o infermiere professionale con specializzazione in pediatria. È prevista, inoltre, la figura di un coordinatore individuato fra le figure di tipo educativo presenti a tempo pieno nel servizio, ovvero al di fuori delle figure predette, senza peraltro che ciò comporti oneri aggiuntivi. Eventuali sostituzioni degli operatori in servizio dovranno avvenire in modo tale da ricondurre la composizione dell’équipe come presentata in sede di offerta, sia per quanto riguarda la dotazione numerica che per quanto riguarda i profili professionali. Il personale da adibire alle mansioni di tipo educativo dovrà essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali: diploma di Educatore Professionale oppure Laurea in Scienze dell’Educazione. In via subordinata, ed in seguito alla dimostrata ed accertata impossibilità da parte dell’associazione di reperire personale con tali requisiti, l’associazione si riserva la facoltà di esaminare preventivamente il curriculum professionale di personale in possesso del diploma di Educatore Prima Infanzia, della Laurea in Servizio Sociale, in Psicologia, in Pedagogia, in Sociologia, in Scienze Politiche a indirizzo sociale ed ogni altro titolo di studio o professionale attinente, con esperienza almeno triennale nella medesima qualifica funzionale maturata nel settore dei servizi socio – educativi - sanitari, destinati alla prima infanzia. Il personale ausiliario da adibire alle mansioni di tipo socio-assistenziale e alberghiero dovrà essere in possesso dell’Attestato di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.). Articolo 10 DIPENDENTI E COLLABORATORI
I Soci dell' Associazione di volontariato prestano l'
opera gratuitamente in favore dell' Associazione e non possono stipulare
con essa alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente o autonomo. Articolo 11 MODALITA’ E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Per poter provvedere alle necessità dei minori, le attività dovranno essere espletate da personale qualificato, con le modalità di seguito espresse: a) prestazioni assistenziali: garantire l’assistenza al minore nello svolgimento delle funzioni primarie di accudimento e di igiene, di nutrimento, di aiuto e guida nella fase della incipiente deambulazione, di costante e attenta sorveglianza, con particolare riguardo agli aspetti affettivi e di relazione; b) prestazioni alberghiere: · preparazione dei pasti per i lattanti, usando i prodotti e le qualità di latte prescritti dal pediatra; preparazione dei pasti per divezzi ed adulti, usando prodotti freschi di prima qualità. Pulizia ambienti: il servizio, tenuto conto delle caratteristiche strutturali della Comunità e dell’età degli infanti accolti, deve essere svolto in conformità al progetto di gestione che indica le modalità e le cadenze con le quali è inteso organizzare il servizio di pulizia e sanificazione; lavanderia e guardaroba: all’interno della struttura verrà predisposto un locale opportunamente arredato e attrezzato; acquisto del vestiario per costituire il corredo minimo in dotazione personale, qualora il minore al momento dell’ingresso in Comunità ne fosse sprovvisto e alla successiva integrazione e sostituzione dei capi usurati; i capi di abbigliamento dovranno essere ad uso personale esclusivo del minore cui sono stati destinati per tutto il tempo di permanenza in Comunità. Nel complesso ogni bambino dovrà sempre indossare un abbigliamento dignitoso. c) prestazioni educative e di “maternage”: · attuazione di specifici progetti educativi per ciascun minore elaborati e concordati con il servizio sociale inviante; · capacità di costruire una rete con il servizio inviante, tesa a sviluppare una progettualità complessiva della vita del minore e della sua famiglia; · aiuto e sostegno al minore, tenendo conto della sua età e delle sue potenzialità evolutive; · attività di stimolo attraverso momenti ludico-ricreativi, sia all’interno della Comunità che organizzati all’esterno da altre strutture educative e ricreative, al fine di garantire lo sviluppo delle capacità del minore e per consentire una sua crescita in senso relazionale, affettivo e di socializzazione; d) manutenzione e cura dell’area verde di pertinenza: · irrigazione dell’area seminata a prato, concimazione ed eventuale risemina delle zone di mancato attecchimento del tappeto erboso; · periodica rasatura dell’erba in modo da mantenere il prato facilmente calpestabile da parte dei bambini e gradevole alla vista; · potatura sulle piante che si trovano nell’area verde di pertinenza della struttura; · raccolta delle foglie caduche nei mesi autunnali; · conferimento alla discarica dei prodotti dello sfalcio dell’erba, della potatura e del fogliame.
Articolo 12 IL RESPONSABILE DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA Il Responsabile della Comunità Educativa opera in stretto contatto con il Consiglio Direttivo, cui compete la nomina e la definizione del suo mandato. Il Consiglio Direttivo, attribuisce al Responsabile il compito di coordinare gli interventi a carico dell’Ente e di promuovere e mantenere i rapporti della Comunità con gli Assistenti Sociali, che hanno provveduto agli inserimenti dei minori all’interno della casa di accoglienza.
Articolo 13 ATTIVITA’ CONNESSE AI FINI ISTITUZIONALI Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali l'Associazione può:
a)
stipulare ogni opportuno atto, contratto e/o convenzione diretti al
migliore funzionamento delle strutture operative; Titolo II Soci Articolo 14 PRINCIPI GENERALI L'Associazione è informata ai principi cristiani di tutela e di rispetto della vita umana. I soci sono ammessi indipendentemente dal loro credo. L'Associazione intratterrà rapporti di collaborazione con professionisti e personale volontario che rispettino detti principi, riservandosi di recedere da dette collaborazioni qualora emergano fatti o eventi che ne facciano venir meno il detto requisito essenziale o che pongano in essere comportamenti che ledano l'immagine dell'Associazione.
Articolo 15 SOCI ORDINARI E SOCI FONDATORI Premesso che è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione sociale, sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividono gli scopi dell'associazione e si impegnino, secondo la personale disponibilità, per il loro raggiungimento. Possono essere soci tanto persone fisiche, quanto persone giuridiche, pubbliche o private. L'Associazione è costituita da soci fondatori e soci ordinari. Sono soci fondatori quelli intervenuti nell'atto costitutivo. I Soci fondatori sono membri di diritto del Consiglio Direttivo, e la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità. Sono soci ordinari le persone fisiche, giuridiche o Enti morali che, aderendo all'Associazione, accettano di condividere gli scopi dell'Associazione e si impegnano a versare la quota associativa. Per essere ammessi deve essere sottoscritto il relativo modulo predisposto dall'Associazione ed il Consiglio Direttivo deciderà sull'accettazione della domanda, nella sua prima riunione utile, oppure può delegare tale funzione ad un membro del Consiglio stesso. La decisione verrà comunicata all'aspirante associato a mezzo lettera, e-mail o altro mezzo idoneo; all'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea Ordinaria, al rispetto dello Statuto e del regolamento emanati. Le cancellazioni e le nuove iscrizioni devono essere annotate cronologicamente e controfirmate dal Presidente. All'uopo è previsto un apposito Registro. La quota associativa non è restituibile e non è trasmissibile. Articolo 16 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI I Soci hanno diritto di: a) partecipare, con le modalità previste dal presente Statuto, alle assemblee indette dall'Associazione ed hanno diritto di voto; b) votare in Assemblea, ed accedere alle cariche associative se risultino iscritti all'Associazione da almeno un anno; c) partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione; d) usufruire dei servizi dell'Associazione nei termini e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo. I Soci hanno l'obbligo di osservare: a) lo Statuto, il regolamento e le deliberazioni dell'Associazione; b) versare nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota associativa ed il contributo annuale alle spese dell'Associazione; c) osservare reciprocamente e rispettare tra di loro l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine nonché i principi generali suddetti.
Articolo 17 RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO I Soci cessano di far parte dell'Associazione: a) per dimissioni, da presentarsi al Consiglio Direttivo per iscritto, entro il 30 settembre di ogni anno; b) per mancato pagamento del contributo annuale alle spese dell'Associazione; c) per radiazione, allorché il socio commetta azioni o tenga comportamenti contrari alla legge, o comunque in contrasto con gli interessi e gli scopi dell'Associazione. Titolo III Organi dell’Associazione Articolo 18 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Gli organi dell’Associazione sono:
Articolo 19 L’ASSEMBLEA L’Assemblea generale dei soci si riunisce in seduta ordinaria una volta l’anno su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno il 50% dei soci aventi diritto di voto. Essa può riunirsi anche in seduta straordinaria su convocazione del Presidente. Le convocazioni del Presidente verranno fatte almeno dieci giorni prima della data di convocazione stessa, nonché attraverso idonea comunicazione agli associati a mezzo lettera semplice, e-mail, fax o altro mezzo, oppure in occasione di manifestazioni organizzate dall’Associazione. Ogni socio esprime il proprio voto personalmente, può votare per due altri soci di cui abbia avuto delega scritta. Il voto dei soci in Assemblea è libero ed espresso. Articolo 20 L’ASSEMBLEA ORDINARIA L’Assemblea generale dei soci in seduta comune è chiamata ad approvare il bilancio preventivo e consuntivo o di esercizio entro il 30 del mese di aprile di ogni anno; nomina i soci ordinari quali membri del Consiglio Direttivo; approva il regolamento interno; nomina l’Assistente Spirituale . L’Assemblea generale dei soci, riunita in sede ordinaria, delibera validamente, in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei soci. Qualora il quorum non fosse raggiunto, in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Sia in prima che in seconda convocazione l’Assemblea generale riunita in sede ordinaria delibera a maggioranza semplice dei suoi membri. Articolo 21 L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA L’Assemblea generale dei soci, riunita in seduta straordinaria, è chiamata ad approvare le modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo, nonché a deliberare sullo scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea generale dei soci, riunita in seduta straordinaria, delibera validamente in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci. Qualora il quorum non fosse raggiunto, in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Sia in prima che in seconda convocazione l’Assemblea generale riunita in sede straordinaria delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti. Articolo 22 Il CONSIGLIO DIRETTIVO L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di due fino ad un massimo di sette membri, eletti dall’Assemblea. I Soci fondatori firmatari dello Statuto sono membri di diritto del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere sempre riconfermato. I membri del Consiglio Direttivo eleggono scegliendoli fra loro: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Il Tesoriere sovrintende alla contabilità, s’incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri contabili; provvede alla gestione delle attività sociali ed alle spese, da pagarsi su mandato del Presidente o del Vice Presidente. In caso di mancata elezione del Tesoriere, le competenze sono demandate al Presidente. Il Segretario cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e la gestione ordinaria dell’Associazione; esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo. Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) esaminare le domande di ammissione ed accettare la dimissioni dei soci, a meno che tale compito non venga delegato ad un membro del Consiglio stesso; b) nominare dei consulenti di qualsiasi natura per il miglior conseguimento degli scopi associativi, nonché assumere dipendenti e collaboratori; c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea; d) nominare e definire il mandato del Responsabile della Comunità educativa; e) approvare il programma dell’Associazione; f) autorizzare compatibilmente con i vincoli di bilancio i rimborsi spese; g) stabilire le date delle assemblee ordinarie e straordinarie e convocare i soci; h) decidere di tutte le questioni che interessano l’Associazione ed i Soci; i) determinare la quota associativa ed il contributo annuale alle spese dell’Associazione; j) proporre all’assemblea eventuali modifiche dell’atto costitutivo; k) provvedere all’apertura di sedi secondarie e dipendenze. Articolo 23 IL PRESIDENTE Il Presidente, a norma dello Statuto sociale, dirige l’Associazione, in ogni evenienza ne è il legale rappresentante e resta in carica per tre anni dalla nomina. Il Presidente può delegare la propria firma, per l’espletamento di determinati atti, al Vice Presidente. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni tre mesi, con avviso da comunicarsi ai membri almeno tre giorni prima della riunione. Nel caso in cui siano presenti il Presidente e la maggioranza degli altri membri, la riunione si intenderà validamente convocata. Titolo IV Risorse Economiche e Responsabilita’ Articolo 24 RISORSE ECONOMICHE Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
L’Associazione può possedere o acquisire beni immobili, mobili registrati, mobili; i beni di proprietà dei soci o di terzi utilizzati dall’Associazione si intendono dati in comodato salvo diversi accordi. In caso di scioglimento dell’Associazione, i beni residui saranno devoluti ad associazioni che perseguono gli stessi scopi in conformità a quanto stabilito dall’Assemblea straordinaria, sentendo, ove non vi sia diversa destinazione imposta dalla legge, l’organismo di controllo ex art.3, comma 190, della L. 662 del 1996. I beni mobili ed immobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari nello stato in cui si trovano. Articolo 25 I CONTRIBUTI I Soci sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione ed annuale deliberata dal Consiglio Direttivo. I soggetti che elargiscono contributi, non rivestendo qualifica di soci, sono considerati “sostenitori benemeriti”. Articolo 26 I RIMBORSI La realizzazione delle attività dell’Associazione da parte dei soci volontari, che prestano la loro opera gratuitamente, può comportare da parte degli stessi soci il sostenimento di talune spese; l’Associazione può prevedere la possibilità, definendone i criteri, del rimborso di tali spese effettivamente sostenute entro i limiti preventivamente stabiliti. Pertanto, le spese devono essere autorizzate per iscritto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, autorizzazione che serve per garantire la compatibilità con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con il perseguimento degli scopi istituzionali. Articolo 27 ATTIVITA’ PRODUTTIVE E MARGINALI I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’Associazione. L’Assemblea delibera sull’ utilizzazione dei proventi che deve, comunque, essere in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione. Articolo 28 OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ L’Associazione non può destinare gli utili e gli avanzi di gestione a finalità che non siano quelle istituzionali. E’ altresì vietato distribuire fondi, riserve e capitali, durante la vita dell’Associazione stessa. L’Associazione non può neanche in maniera indiretta distribuire utili, ovvero cedere beni o prestare servizi, a condizioni più favorevoli, ai soci, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l’Associazione o ne fanno parte. E’ vietato all’Associazione tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali, o di categoria dei soci, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell’Associazione stessa o che sono legati alla stessa da un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuito, nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell’Associazione. Il divieto si applica anche in riferimento ai coniugi, ai parenti o affini fino al quarto grado. L’Associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L’Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’ente stesso. Articolo 29 ARBITRATO Tutte le controversie tra Soci, ovvero tra uno o più di questi e l’Associazione, in ordine all’esecuzione del presente Statuto e delle deliberazioni dell’Assemblea ed altri organi sociali, saranno sottoposte alla competenza di tre Probiviri nominati da ciascuno delle parti ed il terzo d’accordo, o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Palermo. Essi giudicheranno ex bono et auquo, senza formalità di procedura ed il lodo sarà inappellabile. Articolo 30 DISPOSIZIONI FINALI Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.
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